Bonus Elettrico Disagio Fisico

Quando il bonus per disagio fisico viene riconosciuto, in bolletta viene inserita un’apposita comunicazione. Quando il bonus è in corso di erogazione, nella sezione “totale servizi di rete – quota fissa” della bolletta, vengono evidenziati sia l’avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell’importo relativo.
Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:

  • presso l’Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) presentando la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
  • chiamando il numero verde 800.166.654 e fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
  • collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it, entrando nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica” e inserendo il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso.
    Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

La domanda di bonus per disagio fisico deve superare una serie di passaggi di verifica dei requisiti da parte del Comune e di SGAte e di comunicazione tra questi e gli operatori competenti. Solo al termine di questi passaggi, se la domanda presenta tutti i requisiti di ammissibilità, il cliente riceve il bonus in bolletta.

Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature elettromedicali salvavita. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.

Possono verificarsi situazioni per cui l’erogazione del bonus per disagio fisico viene interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente, da cui emerga la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione (ad esempio, se la fornitura elettrica risulta cessata per il trasferimento del cliente o se le apparecchiature elettromedicali salvavita non vengono più utilizzate).
In questi casi il cliente riceve una comunicazione da SGAte con la quale viene informato dell’interruzione (o della revoca) del bonus e dei motivi.

Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.

Se la domanda di bonus è stata presentata nel 2012 è possibile chiedere un eventuale adeguamento?

Si, è possibile chiedere un adeguamento. I soggetti che prima del 2013 avevano già richiesto e ottenuto il bonus per disagio fisico possono verificare se, in base ai valori di bonus attualmente in vigore, hanno diritto a una quota di agevolazione maggiore. Nel caso in cui, utilizzando l’applicativo di simulazione, venga assegnata una fascia maggiore della minima, è possibile presentare domanda di variazione utilizzando la nuova modulistica (modulo B e allegati) e barrare l’apposita casella “variazione apparecchiature“. La variazione del valore del bonus riconosciuto decorre dal momento della presentazione della domanda.

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