Bonus Elettrico Disagio Fisico

Il bonus elettrico per disagio fisico è una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico. È stato introdotto dalla normativa nazionale e successivamente attuato con provvedimenti di regolazione dell’Autorità.

Le informazioni e gli allegati (scaricabili alla fine) presenti in questo articolo sono state prese direttamente da sito dell’ ARERA: https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_df.htm

I requisiti per beneficiare del bonus sociale per disagio fisico non sono cambiati rispetto al passato: possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

L’accesso al bonus elettrico per disagio fisico è subordinato alla presentazione di apposita domanda: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane)

Per avere accesso al bonus per disagio fisico, il cliente deve essere in possesso di:

  • un certificato ASL che attesti:
    • la situazione di grave condizione di salute;
    • la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
    • il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
    •  l’indirizzo dove l’apparecchiatura è installata;
    • la data a partire dalla quale si utilizza l’apparecchiatura stessa.
  • documento di riconoscimento del richiedente;
  • codice fiscale del richiedente;
  • eventuale permesso di soggiorno
  • il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente
  • il modulo B compilato;
  • è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:
    • codice POD e potenza impegnata per la fornitura elettrica (puoi trovarli sulla bolletta);
      • Il codice POD, è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;

Per la richiesta del bonus per disagio fisico, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

Non è richiesta la presentazione dell’ISEE. Il bonus per disagio fisico per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

Il valore del bonus elettrico per disagio fisico è determinato dall’Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa e dipende da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo.

Sulla base di queste tre informazioni e dei corrispondenti ammontari di bonus determinati dall’Autorità, il valore del bonus spettante al nucleo familiare in condizione di disagio fisico viene calcolato dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni (SGAte) tenuto conto di quanto certificato dalla ASL competente. Nel caso in cui la ASL non barri le caselle relative ai macchinari utilizzati e alle ore di utilizzo, il sistema assegna la fascia minima.

Per conoscere e fare una stima del valore di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte.

Di norma, all’inizio dell’anno l’Autorità aggiorna i valori dei bonus sociali elettrico e gas da riconoscere nel corso di tutto il medesimo anno. 
Come per i precedenti tre trimestri, anche per il III trimestre 2022 il Governo ha previsto un rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas al fine di compensare, per i clienti domestici beneficiari delle agevolazioni, gli incrementi della spesa per le forniture conseguenti ai rialzi registrati nei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale. Pertanto, anche per il III trimestre 2022, in considerazione dell’andamento dei prezzi di mercato e della loro volatilità, l’Autorità ha ritenuto opportuno rinviare l’adeguamento annuale dei bonus sociali da riconoscere nel 2022 e, al fine di compensare l’impatto degli aumenti della spesa per la fornitura previsti per il trimestre sui clienti domestici svantaggiati, ha introdotto un bonus straordinario (cosiddetta componente compensativa integrativa – CCI) aggiuntivo a quello ordinario (componente CCE, che rimane pertanto quella del 2021), valido per tutto il III trimestre.

Nel seguito si riportano i valori del bonus sociale elettrico per disagio fisico in vigore nel III trimestre dell’anno 2022 (1° aprile – 30 giugno 2022). Nell’ultima colonna della tabella è riportato un esempio di fatturazione mensile (30 gg/mese).

Bonus sociale elettrico per disagio fisico – Valori in vigore nel II trim. 2022 (1°luglio – 30 settembre 2022)


€/trimestre/punto di prelievo; bonus ordinario (CCG) + compensazione integrativa temporanea prevista per il II trimestre 2022 (CCI)

L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Enable Notifications OK No thanks